Internal dealing
La procedura relativa all’Internal Dealing regola le modalità di comunicazione al mercato delle operazioni finanziarie attuate da persone che ricoprono determinati ruoli all’interno della società emittente.
La disciplina vigente
Con decorrenza al 3 luglio 2016 le norme in materia di internal dealing sono state aggiornate in seguito all’entrata in vigore del Market Abuse Regulation (MAR) e successivamente integrate, in data 14 luglio 2017, con l’entrata in vigore della Delibera Consob n. 19925, volta a dare attuazione alla MAR.
Le persone rilevanti
La normativa ha individuato:
- quali soggetti rilevanti, i membri del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci effettivi, ciascun alto dirigente della società che abbia regolare accesso a informazioni privilegiate e detenga il potere di adottare decisioni di gestione, nonché le persone strettamente legate ad essi, intendendosi per tali:
- il coniuge o un partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale, i figli a carico ai sensi del diritto nazionale, un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno 1 anno dalla data dell’operazione in questione
- da una persona giuridica, trust o partnership le cui responsabilità di direzione siano rivestite da una persona che svolge funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o da una persona di cui al punto i), o direttamente o indirettamente controllata da detta persona, sia costituita a suo beneficio o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona
- chiunque detenga una partecipazione, pari almeno al 10% del capitale della Società (Azionisti Rilevanti), nonché ogni altro soggetto che controlli la Società.
Gli obblighi informativi
In base alla disciplina:
- soggetti rilevanti diversi dagli Azionisti Rilevanti sono tenuti a comunicare all’emittente le operazioni sulle azioni e sugli strumenti finanziari collegati, compiute da loro stessi e dalle persone strettamente legate entro due giorni lavorativi dalla data dell’operazione e l’emittente quotato è tenuto a comunicare a Consob, secondo le modalità previste, le informazioni ricevute da tali soggetti rilevante entro 3 giorni lavorativi dalla data delle operazioni;
- gli Azionisti Rilevanti, ovvero coloro che detengono una partecipazione almeno pari al 10% del capitale della Società, sono tenuti a comunicare a quest’ultima le operazioni sulle azioni e sugli strumenti finanziari collegati entro la fine del quinto giorno del mese successivo a quello in cui tali operazioni sono state effettuate e l’emittente quotato è tenuto a comunicare a Consob, secondo le modalità previste, le informazioni ricevute da tali soggetti entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello in cui ha ricevuto le informazioni e, comunque, entro al fine del quindicesimo giorno successivo a quello in cui le operazioni sono state effettuate.
Pagina aggiornata al 12 ottobre 2020
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