Agevolazioni e Bonus Sociali Luce e Gas
Agevolazioni e Bonus Sociale
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- Agevolazioni e bonus sociale
Garantiamo ai nostri clienti agevolazioni economiche e fiscali per le forniture energetiche e per il servizio idrico.
Il Bonus Sociale rappresenta uno sconto nelle bollette di gas, luce e acqua che garantisce un risparmio alle famiglie numerose o a quelle in condizioni di disagio economico e/o fisico. È uno strumento introdotto dal Governo e gestito con la collaborazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e dei Comuni.
Grazie al Gruppo Hera, anche i clienti svantaggiati che hanno un contratto per la fornitura di teleriscaldamento potranno ottenere un bonus volontario pensato dall’azienda, analogo a quello per le forniture di luce, gas e acqua.
Scopri subito come richiedere il Bonus Sociale.
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Se hai una fornitura Acqua puoi accedere a diverse agevolazioni.
Bonus Sociale Idrico
Chi ne ha diritto?
Possono accedere al bonus sociale idrico gli utenti che sono parte di nuclei familiari con un indicatore ISEE:
- non superiore a 8.265,00 euro per famiglie con massimo 3 figli a carico;
- non superiore a 20.000 euro per le famiglie numerose (con più di 3 figli a carico)
- inferiore a 9.360 € per i beneficiari di reddito di cittadinanza/pensione di cittadinanza (Decreto Legge28 gennaio 2019, n. 4).
Il bonus acqua è inoltre riconosciuto a:
Clienti domestici diretti: gli utenti titolari di una fornitura individuale, intestata a uno dei componenti del nucleo familiare:
Clienti domestici indiretti: gli utenti che utilizzano nell'abitazione di residenza una fornitura condominiale o multipla con contatore centralizzato.
Potranno usufruire automaticamente del bonus idrico (analogamente a quanto previsto per il bonus elettrico e gas) anche i titolari di Carta Acquisti e di Carta ReI.
Come e dove presentare la domanda?
Fino al 31 dicembre 2020 i cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto possono presentare presso il Comune di residenza o i CAF domanda di bonus idrico corredata da:
- attestazione ISEE valida per il periodo in cui decorre l'agevolazione
- copia del documento di identità
- codice contratto Hera (codice numerico di 10 cifre che inizia con 3; si tratta di un dato non obbligatorio ma utile ai fini dell'erogazione del bonus).
A partire dal 1° gennaio 2021, come stabilito dal Decreto Legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019 n.157, il bonus idrico verrà riconosciuto automaticamente ai nuclei familiari che ne hanno diritto, pertanto non sarà più necessario presentare domanda (eventuali domande presentate dal 1 gennaio 2021 presso Comuni e/o CAF non potranno essere accettate e non saranno in ogni caso valide).
Al fine di ottenere il riconoscimento del bonus, sarà sufficiente che il cittadino/nucleo familiare presenti la Dichiarazione sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l’attestazione ISEE necessaria per accedere alle prestazioni sociali agevolate (es. assegno di maternità, mensa scolastica, bonus bebè, ecc.).
Ulteriori informazioni possono essere richieste allo Sportello del Consumatore di ARERA contattando il numero verde 800.166.654 (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18).
Quanto vale il bonus acqua?
Il valore del bonus idrico varia in base alla tariffa del bacino idrico di riferimento e al numero dei componenti del nucleo familiare agevolato.
L'entità del contributo del bonus acqua nazionale, è pari al costo in tariffa agevolata "acquedotto" di 18,25 metri cubi per ciascun anno moltiplicato per il numero dei componenti del nucleo familiare (equivalenti a 50 litri di acqua al giorno, cioè il quantitativo minimo stabilito per legge per il soddisfacimento dei bisogni personali). Con la stessa modalità di applicazione a partire dal 01/01/20, il bonus è stato esteso anche alle quote di fognatura e depurazione qualora dovute. Nel caso avvengano delle variazioni del numero di componenti del nucleo familiare durante il periodo di agevolazione, è possibile comunicare queste informazioni al momento del rinnovo. Queste variazioni hanno validità ai fini del calcolo del bonus per il nuovo periodo di agevolazione. Tuttavia, se l'utente presenta al proprio gestore idrico, durante i 12 mesi di validità del bonus, un'autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 sulla variazione del numero dei componenti la famiglia e dichiara che questa variazione non modifica la condizione di disagio economico (l'ISEE, cioè, resta comunque compreso entro la soglia limite), il gestore adeguerà il corrispettivo del bonus al nuovo numero di componenti del nucleo familiare per il periodo che manca al termine dei 12 mesi di validità dell'agevolazione.
Nel caso in cui il contratto di fornitura intestato all'utente agevolato termini durante il periodo di agevolazione (per esempio per cambio di residenza), il gestore corrisponderà nella fattura di chiusura la quota di bonus spettante e non ancora erogata, a copertura del restante periodo di agevolazione.
Per quanto tempo è valido?
Il bonus è riconosciuto per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di inizio agevolazione riportata nella comunicazione di ammissione e in bolletta.
Come si riceve il bonus acqua?
- per chi ha un contratto diretto: tramite sconto sulle bollette, calcolato in giorni, in base al periodo considerato in ogni documento di fatturazione;
- per chi ha un contratto indiretto (cioè vive in un condominio e non ha un contratto proprio di fornitura idrica): in un'unica soluzione con assegno circolare non trasferibile o su conto corrente se alla presentazione della domanda il cliente aveva fornito l'Iban.
In quanto tempo si riceve il bonus idrico?
Se il nucleo familiare rientrerà in una delle tre condizioni sopra esposte (vedi paragrafo “Chi può beneficiarne?”), l’INPS invierà al Gestore idrico i suoi dati, nel rispetto della normativa sulla privacy e delle disposizioni che sono ancora in fase di definizione da parte di ARERA. Il Gestore provvederà a riconoscere il bonus secondo tempi e modalità ancora da stabilire. La riforma, infatti, necessita di ulteriori passaggi essenziali che al momento non si sono perfezionati, a partire dall’emanazione da parte di ARERA dei provvedimenti amministrativi che regolamenteranno il passaggio al nuovo sistema automatico, in sostituzione dell’attuale regime. Per questo motivo, l’erogazione dei bonus ai beneficiari aventi diritto avverrà con un necessario scarto temporale rispetto alla dichiarazione effettuata presso l’INPS.
Come posso richiedere il Bonus idrico integrativo Emilia-Romagna (ATERSIR)?
Gli utenti che hanno diritto al Bonus idrico nazionale accederanno automaticamente anche al Bonus idrico integrativo previsto dalla regione Emilia-Romagna.
Hanno diritto al bonus integrativo tutti gli utenti domestici in condizione di disagio economico e sociale che ottengono il bonus sociale idrico nazionale (nuclei familiari con ISEE inferiore a 8.265,00; fino a 20.000 euro se ci sono più di 3 figli fiscalmente a carico; utenti già titolari di Carta Acquisti o ammessi al Reddito di Inclusione).
Per informazioni
Per ulteriori informazioni sul Bonus sociale idrico ARERA è possibile consultare il sito internet dell'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) https://www.arera.it/it/consumatori/idr/bonusidr.htm .
Il Bonus Teleriscaldamento per i clienti domestici disagiati
Incentivi e bonus per il teleriscaldamento
Chi ha scelto di riscaldare la propria casa con il “calore verde”, rispettando l’ambiente, può accedere a diverse agevolazioni fiscali concesse dallo Stato. Noi del Gruppo Hera, inoltre, su base volontaria ed in assenza di obblighi normativi, sosteniamo anche in questo settore i clienti domestici in condizioni di disagio economico, prevedendo il Bonus Teleriscaldamento.
Incentivi statali
1) Credito di imposta per impianti di teleriscaldamento alimentati a biomassa o da fonte geotermica
Le norme in vigore prevedono un credito d'imposta, concesso dallo Stato, e in favore dei clienti allacciati alle reti di teleriscaldamento alimentate da biomasse o fonte geotermica, come riconoscimento delle emissioni evitate di anidride carbonica grazie a queste tipologie di impianti. L'agevolazione consiste, in particolare, in un corrispettivo «per la gestione» ed un corrispettivo «una tantum» per il collegamento alla rete di teleriscaldamento.
- Corrispettivo per la gestione - sconto fiscale nel prezzo di vendita (art 8., comma 10, lettera f, della Legge n. 448 del 1998): il valore del credito di imposta, reso definitivo senza bisogno di alcuna conferma annuale dalla Finanziaria del 2009 (legge 22 dicembre 2008 n. 203 art 2. comma 12), è attualmente pari ad € 0,0219496 per ogni kWh venduto.
- Corrispettivo per il collegamento - sconto sul contributo di allacciamento (art. 29 L. n. 388/2000): il corrispettivo per il collegamento è «progressivo» rispetto alla potenza impegnata da parte del Cliente e deve essere scalato dal contributo di allacciamento al teleriscaldamento. Tale corrispettivo è attualmente pari a 20,658 €/kWt (euro per kilowatt termico).
2) Riconversione della centrale termica a Teleriscaldamento
Il costo dell'allacciamento e delle opere di riconversione della centrale termica sono detraibili in misura pari al 50% per «ristrutturazione edilizia», in base alle norme fiscali in vigore. Inoltre, il teleriscaldamento rientra fra gli interventi di riqualificazione energetica dei fabbricati esistenti che possono accedere alla detrazione fiscale del 65%: l'agevolazione è concessa se l'intervento permette di ridurre almeno del 20% il fabbisogno di energia primaria per il riscaldamento invernale, anche in combinazione con altri interventi.
3) Obblighi energetici per gli edifici nuovi o ristrutturati
Norma nazionale
Il «decreto rinnovabili» (legge n. 28 del 2011, allegato 3) impone che gli impianti di produzione di energia termica negli edifici nuovi o soggetti a ristrutturazione edilizia siano progettati e realizzati in modo da garantire l'utilizzo di energia da fonti energetiche rinnovabili per una parte consistente del consumo annuo (per le richiesta di titoli edilizi rilasciati dal 1°gennaio 2017 in poi, le percentuali arrivano al 50% dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento,). Se l'edificio è allacciato ad una rete di teleriscaldamento con determinate caratteristiche e che ne copre l'intero fabbisogno di calore per il riscaldamento degli ambienti e la fornitura di acqua calda sanitaria, tale obbligo non si applica, ovvero risulta già assolto, trattandosi di “calore verde”.
Direttive regionali
L'Emilia-Romagna ha recepito il "decreto rinnovabili" già dal 2011. In particolare, nella Delibera della Giunta Regionale n. 967 del 20 luglio 2015 e successive modifiche vengono fissati gli stessi limiti temporali riportati nel decreto riguardo l'apporto di energia termica da fonti rinnovabili, e tale obbligo è assolvibile con il collegamento a una rete di teleriscaldamento, come nella normativa nazionale.